Whistleblowing - Comune di Forlì - Amministrazione Trasparente

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Whistleblowing

SEGNALAZIONE Di CONDOTTE ILLECITE

Informativa sul trattamento dei dati personali 


COSA SI PUO' SEGNALARE (art. 2 del d.lgs. 24/2023)
Con l’espressione “whistleblowing” si fa riferimento alle segnalazioni di irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico. Il whistleblower è la persona che segnala al Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT) le violazioni di disposizioni normative intese come comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo. Al RPCT comunale possono essere segnalate solo le violazioni afferenti all'Amministrazione del Comune di Forlì.

La segnalazione deve riguardare una delle seguenti circostanze:

  • violazioni già commesse
  • violazioni che potrebbero verificarsi in futuro
  • fondato sospetto che sia stata commessa o che possa essere commessa una violazione
  • condotte volte ad occultare tali violazioni

La segnalazione deve essere corredata da una descrizione della violazione e supportata da idonea documentazione o da informazioni concrete, precise e concordanti che consentano lo svolgimento delle verifiche istruttorie da parte dell’Ufficio del RPCT.

Le segnalazioni scritte devono essere indirizzate al Responsabile per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza tramite la piattaforma dedicata raggiungibile dal link https://comunediforli.whistleblowing.it o dalla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sottosezione “Altri contenuti/Prevenzione alla Corruzione/Whistleblowing - Segnalazione di condotte illecite

E’ possibile effettuare anche segnalazioni in forma orale tramite un incontro diretto con il RPCT (preventivamente fissato con lo stesso RPCT al numero di telefono 0543 712977).


COSA NON SI PUO' SEGNALARE (articolo 2, comma 2 lett. a.)
Il canale di segnalazione whistleblowing non è utilizzabile per le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con l’Amministrazione o con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Non è inoltre ammessa la segnalazione al RPCT comunale di questioni attinenti ad altre amministrazioni (enti, agenzie, aziende e istituti regionali, altri comuni, aziende sanitarie etc.). Queste devono essere trasmesse direttamente al RPCT dell’ente in cui si sono verificati o si teme possano realizzarsi i fatti e, a tutela del segnalante, non è prevista la trasmissione d’ufficio delle segnalazioni da un’amministrazione all’altra.


CHI PUO' SEGNALARE (art. 3 del d.lgs. 24/2023)
Possono segnalare tramite il canale whistleblowing i dipendenti dell’Amministrazione, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti anche se a titolo gratuito che prestano la propria attività presso l’Amministrazione. Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione dal RPCT COMUNALE solo se adeguatamente circostanziate, in maniera tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. Il segnalante anonimo non beneficia di alcuna tutela in caso di ritorsioni.


QUANDO SI PUO' SEGNALARE (art. 3 del d.lgs. 24/2023)
La segnalazione può essere effettuata:

  • in pendenza del rapporto giuridico con l’Amministrazione Comunale
  • prima dell’inizio del rapporto giuridico (ad esempio, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni
  • raccolte durante la fase di selezione o precontrattuale)
  • durante il periodo di prova
  • successivamente alla cessazione sempre che si tratti di informazioni relative al periodo precedente allo scioglimento del rapporto giuridico

PER UNA CORRETTA SEGNALAZIONE SI RICORDA CHE le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora fondate su meri sospetti, voci di corridoio, circostanze generiche e fatti non verificabili. A garanzia della completezza si suggerisce di compilare attentamente i campi presenti nella piattaforma. Il segnalante deve indirizzare la segnalazione esclusivamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione.


COME FARE UNA SEGNALAZIONE INTERNA AL RPCT (art. 4 del d.lgs. 24/2023)
Le modalità operative per inviare la segnalazione prevedono differenti canali di trasmissione:


UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA
L'amministrazione Comunale ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi, che utilizza strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

  • l’utilizzo della piattaforma quale strumento di ricezione e di gestione delle segnalazioni richiede l’individuazione del soggetto preposto al ruolo di Custode di identità ovvero del soggetto che detiene la prerogativa di sbloccare l’identità di chi ha fatto la segnalazione, ovvero il nominativo. Vista la delicatezza della funzione, il ruolo di custode di identità è attribuito congiuntamente al RPCT e al Responsabile dell’Unità Anticorruzione che è tenuto agli stessi vincoli di riservatezza del RPCT
  • la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata anche in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata con descrizione del fatto, delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato, degli elementi idonei a identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati;
  • la segnalazione viene ricevuta e gestita dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT), fermo restando il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
  • nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
  • la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno che dall'esterno dell'ente. A completa garanzia della navigazione anonima è sempre consigliabile effettuare l'accesso alla piattaforma al di fuori di reti dotate di sistemi di tracciamento degli accessi per ragioni di sicurezza informatica.

Il collegamento alla piattaforma è raggiungibile dalla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sottosezione “Altri contenuti/Prevenzione alla Corruzione/Whistleblowing - Segnalazione di condotte illecite”.


NON E' INVECE UTILIZZABILE LA SEGNALAZIONE TRAMITE POSTA ELETTRONICA
Ricordati di prendere visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali prima dell'accesso in piattaforma.


COME FARE UNA SEGNALAZIONE ESTERNA AD ANAC
Se, al momento della presentazione della segnalazione, ricorrono i presupposti dell’articolo 6 del d.lgs. 24/2023 la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna che consiste in una comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali richiamati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.


QUALI SONO LE TUTELE DEL SEGNALANTE [Whistleblower]

1. Riservatezza (artt. 4 e 12 del d.lgs. 24/2023)
L'identità della persona segnalante, compresa qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi anche indirettamente tale identità, non può essere rivelata senza il consenso espresso del whistleblower fatta eccezione per le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il RPCT, quale soggetto destinatario delle segnalazioni, garantisce la massima riservatezza anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione. La segnalazione è sottratta per legge all'accesso documentale e a quello civico generalizzato.

2. Divieto di ritorsioni (art. 17 del d.lgs. 24/2023)
I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione ed è vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che abbia provocato o possa provocare alla persona segnalante un danno ingiusto.


Altri soggetti tutelati (articolo 3, comma 5 del d.lgs. 24/2023)
Il divieto di misure ritorsive e, in generale, tutte le misure di protezione (artt. 16-22 d.lgs. 24/2023) si applicano anche:
ai facilitatori vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
agli enti di proprietà della persona segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa oppure per cui tale persona presta la sua attività lavorativa.


Perdita delle tutele (articolo 16, comma 3 del d.lgs. 24/2023)
La tutela e protezione della persona segnalante non è garantita quando, in correlazione alla segnalazione whistleblowing, è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali ipotesi alla persona segnalante è irrogata dall’Amministrazione una sanzione disciplinare.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
Linee Guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. Approvate con delibera ANAC n. 311 del 12 luglio
2023
.
Determinazione n. 849 del 31/03/2025 “Adesione alla piattaforma WhistleblowingPA per la gestione delle segnalazioni degli illeciti e aggiornamento della Whistleblowing Policy”

Direttiva del Direttore Segretario Generale P.G. n. 38133 del 01/04/2025 “Whistleblowing- segnalazione di condotte illecite ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023”
Informativa sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano condotte illecite - art. 13 del regolamento (UE) 2016/679.

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